Art. 24
24 / 34Indennità di frequenza ai corsi
In vigore dal 3 apr 1971
I mutilati e invalidi civili di cui all' della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.
L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all' della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-24