Art. 22 · Tutela giurisdizionale

Art. 22

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Tutela giurisdizionale

In vigore dal 3 apr 1971
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-22