Art. 16 · Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte

Art. 16

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Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte

In vigore dal 3 apr 1971
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-16