Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 mar 1971
Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica: "Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice".
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urn:nir:stato:legge:1971-03-18;62#art-4