Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 5 giu 1971
L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del Paese in cui è richiesto su domanda di una qualsiasi parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur è stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione è richiesta.
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