Convenzione
Art. 46
19 / 48In vigore dal 5 giu 1971
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra Parte inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-46