Art. 39
ConvenzioneTitolo IV

Art. 39

48 / 48
In vigore dal 5 giu 1971
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a proprio carico le spese derivanti dalla consegna effettuata sul suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-39