Art. 38
ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

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In vigore dal 5 giu 1971
Lo Stato richiesto si limiterà ad assicurare la consegna dell'atto al suo destinatario; tale consegna sarà constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto e che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente. Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.
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