Art. 36
ConvenzioneTitolo IV

Art. 36

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In vigore dal 5 giu 1971
Sotto riserva delle disposizioni particolari sull'estradizione, gli atti e documenti giudiziali e extragiudiziali destinati a persone residenti sul territorio dell'una delle Alte Parti Contraenti, saranno, in materia civile, commerciale o penale trasmessi per via diplomatica normale. Le disposizioni del presente articolo non limiteranno tuttavia, il diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di far pervenire direttamente tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. Nel caso di conflitto di leggi la nazionalità del destinatario, agli effetti del presente articolo, sarà determinata conformemente alla legge dello Stato sul territorio del quale la consegna deve aver luogo.
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