Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 5 giu 1971
Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte nonché delle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-35