Convenzione›Titolo III
Art. 26
38 / 48In vigore dal 5 giu 1971
Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infrazione o che possono servire come mezzi di prova che saranno trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o che saranno scoperti ulteriormente, a richiesta dello Stato richiedente, saranno confiscati e consegnati a questo Stato.
Tale consegna potrà essere effettuata anche se l'estradizione non può realizzarsi a seguito della evasione o della morte dell'individuo richiesto.
Saranno tuttavia riservati i diritti che i terzi avessero acquistato sui detti oggetti, i quali dovranno, se tali diritti esistono, essere restituiti allo Stato richiesto il più presto possibile e a spese dello Stato richiedente, al termine delle azioni penali esercitate in questo Stato.
Lo Stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora esso li giudichi necessari per una procedura penale. Esso potrà ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.
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