Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 5 giu 1971
Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, nè cauzione nè deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività è autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.
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