Convenzione›Titolo III
Art. 18
30 / 48In vigore dal 5 giu 1971
L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-18