Art. 18
ConvenzioneTitolo III

Art. 18

30 / 48
In vigore dal 5 giu 1971
L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-18