Convenzione
Art. 13
9 / 48In vigore dal 5 giu 1971
Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se esso risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sarà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo.
Qualora l'interessato risieda nel Paese in cui la domanda è presentata, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorità del Paese di cui egli è cittadino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-13