Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. 50 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 5 Articolo 5 Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna ese Art. 6 Articolo 6 L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del Paese in c Art. 7 Articolo 7 La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui è ric Art. 8 Articolo 8 La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto ista Art. 9 Articolo 9 La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l' Art. 10 Articolo 10 Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono ricono Art. 11 Articolo 11 Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presen Art. 12 Articolo 12 I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi nel territ Art. 13 Articolo 13 Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del lu Art. 33 Articolo 33 Qualora la comparizione personale di un testimonio sia assolutamente necessari Art. 34 Articolo 34 Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che Art. 35 Articolo 35 Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per Art. 40 Articolo 40 In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite Art. 41 Articolo 41 L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualo Art. 42 Articolo 42 Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme prev Art. 43 Articolo 43 L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie Art. 44 Articolo 44 Su espressa domanda dell'autorità richiedente l'autorità richiesta dovrà: 1) a Art. 45 Articolo 45 L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, per ciò che concerne Art. 46 Articolo 46 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità gi Art. 47 Articolo 47 La presente Convenzione è applicabile ai crimini e delitti commessi posteriorm Art. 48 Articolo 48 La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno sca titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza gi Art. 2 Articolo 2 Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, titolo II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Art. 3 TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Capitolo I RICONOSCIMENTO Art. 4 Articolo 4 La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione titolo III ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 14 Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le Art. 15 Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. Art. 16 Articolo 16 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per c Art. 17 Articolo 17 L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale è domandata è co Art. 18 Articolo 18 L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richie Art. 19 Articolo 19 In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà conce Art. 20 Articolo 20 L'estradizione sarà rifiutata: a) se le infrazioni a motivo delle quali essa è Art. 21 Articolo 21 La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica. Essa sarà accompa Art. 22 Articolo 22 In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello Stato richiede Art. 23 Articolo 23 Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti giorni da Art. 24 Articolo 24 Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tu Art. 25 Articolo 25 Se l'estradizione è domandata in concorrenza da più Stati sia per gli stessi f Art. 26 Articolo 26 Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infraz Art. 27 Articolo 27 Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, Art. 28 Articolo 28 Se l'individuo reclamato è perseguito o condannato nello Stato richiesto per u Art. 29 Articolo 29 L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè giudi Art. 30 Articolo 30 Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato ric Art. 31 Articolo 31 L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Art. 32 Articolo 32 Le spese determinate dalla procedura di estradizione saranno a carico dello St titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA CIVILE COMMERCIALE E PENALE
Art. 36 Articolo 36 Sotto riserva delle disposizioni particolari sull'estradizione, gli atti e doc Art. 37 Articolo 37 Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati Art. 38 Articolo 38 Lo Stato richiesto si limiterà ad assicurare la consegna dell'atto al suo dest Art. 39 Articolo 39 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a proprio carico le spese deriva Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360