Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 mag 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.
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