Trattato›Capo II
Art. 6
6 / 20In vigore dal 6 feb 1971
L'ultimo comma dell'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dell'Assemblea.
È dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-t-6