Trattato›Capo V
Art. 12
12 / 20In vigore dal 6 feb 1971
Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Tuttavia, qualora la notifica prevista all' della Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.
Qualora il presente Trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
Storico versioni
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