Art. 11
TrattatoCapo V

Art. 11

11 / 20
In vigore dal 6 feb 1971
Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti e di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-t-11