Art. 10
TrattatoCapo IV

Art. 10

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In vigore dal 6 feb 1971
Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalle disposizioni seguenti: "1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità Economica Europea, le entrate e le spese della Comunità Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono le tre Comunità. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunità Economica Europea, nonché il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica".
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