Art. 3
In vigore dal 25 gen 1976
Il Governo è autorizzato ad emanare non oltre il 31 dicembre 1974 e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nel trattato di cui all' e le disposizioni della decisione di cui al presente articolo.
Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti:
a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione del trattato di cui all' e della decisione di cui al presente articolo;
b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune.
Note all'articolo
- La L. 26 novembre 1975, n. 748 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, e' prorogato al 31 dicembre 1979".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-rd-3