Art. 4
DecisioneCapo V

Art. 4

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In vigore dal 6 feb 1971
. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità. Tali risorse comprendono quelle di cui all' nonché quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed ottenute mediante applicazione di un tasso che non può superare l'1% ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri, secondo norme comunitarie. Tale tasso è fissato nell'ambito della procedura di bilancio. Tuttavia se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato stabilito, il tasso precedentemente fissato resta applicabile fino all'entrata in vigore di un nuovo tasso. Tuttavia, durante il periodo che va dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 la variazione da un anno all'altro della parte relativa di ciascuno Stato membro rispetto all'anno precedente non può superare il 2%. Se tale percentuale è superata, gli adattamenti necessari formano oggetto, entro tale limite di variazione, di compensazioni finanziarie tra gli Stati membri interessati, proporzionalmente alla quota apportata da ciascuno di essi nelle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1 gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, ma soltanto in tre almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro che non applica ancora la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri; il saldo del bilancio è coperto con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente al paragrafo 1, secondo comma, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1. 3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1 gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tre Stati membri almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1 o al paragrafo 2. 4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato. 5. A decorrere dall'applicazione completa del paragrafo 1, secondo comma, l'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo. 6. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, nè il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera alla unanimità.
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