Art. 1
DecisioneCapo V

Art. 1

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In vigore dal 6 feb 1971
Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità. Il Consiglio delle Comunità Europee, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 201, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 173, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo, Visto il parere del Comitato Economico e Sociale, Considerando che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità può essere realizzata soltanto progressivamente; Considerando che l', paragrafo 1, del Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune prescrive, per la fase del mercato unico, l'attribuzione alla Comunità e la destinazione a spese comunitarie delle entrate provenienti dai prelievi agricoli; Considerando che l'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea prevede espressamente, fra le risorse proprie che possono sostituire i contributi finanziari degli Stati membri, le entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima; Considerando che conviene attenuare gli effetti, sui bilanci degli Stati membri, del trasferimento alle Comunità delle entrate provenienti dai dazi doganali; che è opportuno prevedere un regime che permetta di giungere progressivamente ed entro un periodo determinato al trasferimento totale; Considerando che le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità; che conviene quindi attribuire inoltre alle Comunità entrate fiscali di cui le più appropriate sono quelle provenienti dall'applicazione di un tasso unico alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata in modo uniforme per gli Stati membri, Ha stabilito le presenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati Membri: . Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-d-1