Art. 5
LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088
In vigore dal 2 apr 1987
I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonchè quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000
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