Art. 9
Prtotocollo n. 6

Art. 9

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In vigore dal 12 gen 1971
Per favorire la realizzazione di progetti d'interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio tali progetti vengono realizzati, la Comunità può contribuire alla formazione di capitali a rischio, a favore dei beneficiari di cui all' della Convenzione, potenziandone i fondi con partecipazioni o altri mezzi appropriati. Tali contributi hanno carattere minoritario. Essi possono essere erogati congiuntamente con un prestito della Banca o eccezionalmente con un prestito a condizioni speciali.
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