Art. 8
Prtotocollo n. 8

Art. 8

107 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
I membri della Corte godono dei privilegi, della immunità e delle facilitazioni normalmente riconosciuti ai membri delle giurisdizioni internazionali e dai tribunali arbitrali internazionali, affinché la Corte medesima possa assolvere nel migliore dei modi ai propri compiti. In virtù di quanto sopra, essi non possono in particolare venir perseguiti o ricercati per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; essi continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle funzioni. Le immunità di cui al presente articolo, eccezion fatta per quella predisposta in favore degli atti di cui al comma precedente, possono essere revocate dalla Corte.
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