Prtotocollo n. 6
Art. 8
85 / 163In vigore dal 12 gen 1971
1. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione di prestiti sulle proprie risorse hanno luogo secondo le modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto delle capacità di indebitamento dello Stato interessato.
2. La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito della Banca è stabilita in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto: detto periodo può avere una durata massima di 25 anni.
3. Il saggio di interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. Gli abbuoni che possono essere accordati in relazione ai prestiti non possono avere l'effetto di ridurre a meno del 3% il saggio di interesse effettivamente a carico del beneficiario. Tuttavia, nel caso di prestiti concessi tramite organismi di finanziamento dello sviluppo sottoposti a controllo pubblico, il saggio minimo a carico del mutuatario intermedio non può essere inferiore al 2%.
4. L'importo globale degli abbuoni di interessi, attualizzato al suo valore al momento della firma del prestito, a un saggio e secondo le modalità che la Comunità deve fissare, è versato direttamente alla Banca.
Storico versioni
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