Art. 5
Prtotocollo n. 9

Art. 5

128 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di coordinamento è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizioni all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti nè ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal Governo di tale paese.
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