Prtotocollo n. 9
Art. 5
128 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di coordinamento è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizioni all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti nè ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal Governo di tale paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-5-3