Art. 5
Prtotocollo n. 6

Art. 5

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In vigore dal 12 gen 1971
1. I progetti e i programmi sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali, prestiti della Banca con eventuale abbuono d'interessi, o mediante diversi di questi mezzi contemporaneamente. Inoltre, per i loro investimenti, le imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale possono beneficiare di contributi alla formazione dei loro capitali a rischio. 2. Tuttavia, le azioni di cooperazione tecnica previste agli del presente Protocollo e gli aiuti previsti all' della Convenzione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili.
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