Art. 4
Prtotocollo n. 2Titolo V

Art. 4

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In vigore dal 12 gen 1971
1. Ai fini della riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, mantenuti o introdotti conformemente all', paragrafo 2, della Convenzione, il valore in dogana da prendere in considerazione è costituito dal valore effettivo della merce, nel luogo e al momento dell'introduzione nel territorio doganale, per la compravendita effettuata in condizioni di piena concorrenza fra un acquirente e un venditore indipendenti. 2. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.
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