Art. 3
Prtotocollo n. 3Titolo V

Art. 3

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In vigore dal 12 gen 1971
Le misure previste all' sono applicate a condizione che lo Stato associato interessato mantenga le possibilità d'importazione senza discriminazione dei prodotti originari della Comunità. Tali misure devono essere progressivamente mitigate sino a cessare del tutto, nella misura del possibile, al termine di un periodo da determinare caso per caso.
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