Art. 3
Prtotocollo n. 2Titolo V

Art. 3

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In vigore dal 12 gen 1971
1. Ciascuno Stato associato informa in tempo il Consiglio di Associazione dell'istituzione o dell'aumento dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente a cui esso intende procedere a norma delle disposizioni dell', paragrafo 2, della Convenzione. Tale comunicazione è corredata d'informazioni di natura economica e finanziaria che permettano di valutare la necessità di istituire o di mantenere tali misure. 2. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle misure di cui al paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore. Se le consultazioni non hanno luogo entro due mesi a decorrere dalla data della comunicazione, lo Stato associato può applicare le misure previste. In caso di urgenza giustificata, tali misure possono essere applicate temporaneamente anche prima della consultazione, semprechè il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente.
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