Art. 3
Prtotocollo n. 1Titolo V

Art. 3

69 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo è applicabile sino alla scadenza della Convenzione. 2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunità si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In tal caso la Comunità s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un beneficio per gli Stati associati comparabile a quello loro accordato precedentemente.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-3