Art. 24
Prtotocollo n. 8

Art. 24

123 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Alle spese di viaggio e soggiorno dei membri della Corte, previste al secondo comma dell' del Protocollo n. 10, si provvede mediante anticipi della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Il Presidente della Corte arbitrale, alla fine di ogni anno, trasmette al Consiglio di Associazione una distinta delle somme versate a tale titolo, allegando una relazione speciale sulle spese effettuate nonché i singoli documenti contabili giustificativi. La distinta è approvata dal Consiglio di Associazione che ne ordina il rimborso nel termine di due mesi a decorrere dalla decisione. Il pagamento è per metà a carico della Comunità, e, per l'altra metà, viene ripartito tra gli Stati associati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-24