Art. 22
Prtotocollo n. 8

Art. 22

121 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di far ricorso a mezzi istruttori straordinari, ordina alle parti, o ad una delle parti, di versare su un conto speciale l'importo dell'anticipo che ritiene necessario per far fronte a tali mezzi istruttori. La Corte, nel deliberare sulle spese, decide dell'imputazione di tale somma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-22