Prtotocollo n. 8
Art. 22
121 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di far ricorso a mezzi istruttori straordinari, ordina alle parti, o ad una delle parti, di versare su un conto speciale l'importo dell'anticipo che ritiene necessario per far fronte a tali mezzi istruttori.
La Corte, nel deliberare sulle spese, decide dell'imputazione di tale somma.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-22