Art. 20
Prtotocollo n. 8

Art. 20

119 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
La Corte può assumere o far assumere mezzi istruttori. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza. La Corte può denunciare alle autorità nazionali la falsa testimonianza, la mancata comparizione dei testimoni ovvero la loro subornazione.
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