Prtotocollo n. 8
Art. 20
119 / 163In vigore dal 12 gen 1971
La Corte può assumere o far assumere mezzi istruttori.
I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.
La Corte può denunciare alle autorità nazionali la falsa testimonianza, la mancata comparizione dei testimoni ovvero la loro subornazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-20