Art. 2
Prtotocollo n. 8

Art. 2

101 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
I giudici e i giudici supplenti sono nominati per la durata della Convenzione. In caso di morte o di dimissioni di un giudice o di un giudice supplente, il Presidente della Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina del nuovo giudice o giudice supplente su proposta, a seconda dei casi, del Consiglio delle Comunità europee o degli Stati associati. In caso di dimissioni, i giudici ed i giudici supplenti rimangono in carica fino alla nomina del successore.
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