Prtotocollo n. 2›Titolo V
Art. 2
71 / 163In vigore dal 12 gen 1971
1. Ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi all'importazione dei prodotti originari della Comunità e dei paesi terzi.
In detta comunicazione, ciascuno Stato associato specifica i dazi e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunità in virtù delle disposizioni dell', paragrafo 2, della Convenzione.
2. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2-2