Prtotocollo n. 8
Art. 19
118 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Dinanzi alla Corte possono essere usate le quattro lingue di cui all' della Convenzione, sia nelle comparse, sia nella procedura orale. Spetta alla cancelleria provvedere alla traduzione degli atti di procedura e delle deduzioni orali qualora essa sia chiesta da una delle parti o da uno Stato membro o da uno Stato associato che si sia valso delle disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-19-2