Art. 16
Prtotocollo n. 6

Art. 16

93 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Le clausole e le condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti pubblici finanziati dal Fondo sono stabilite in una regolamentazione comune che, su proposta della Commissione, è adottata con decisione del Consiglio di Associazione nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
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