Art. 12
Prtotocollo n. 8

Art. 12

111 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Le parti sono rappresentate da uno o più agenti all'uopo nominati. L'agente può essere assistito da un avvocato iscritto ad un albo professionale di uno Stato membro o di uno Stato associato o da un professore cittadino di uno Stato membro o di uno Stato associato la cui legislazione gli riconosca il diritto di patrocinare.
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