Prtotocollo n. 6
Art. 11
88 / 163In vigore dal 12 gen 1971
1. Le domande di anticipazioni di cui all' della Convenzione sono presentate dagli organismi nazionali o interstatali che si propongono di rimediare alle conseguenze delle fluttuazioni dei corsi dei prodotti, oppure dalle associazioni di produttori, con l'accordo dello Stato associato o degli Stati associati interessati.
2. Le anticipazioni possono essere concesse per un massimo di 3 anni, indipendentemente dalla durata di applicazione della Convenzione. Esse sono esenti da interessi nel termine di rimborso stipulato.
3. Il rimborso delle anticipazioni e il pagamento di eventuali indennità di mora sono garantiti dallo Stato associato o dagli Stati associati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-11