Art. 1
Prtotocollo n. 9

Art. 1

124 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 9 sui privilegi e sulle immunità Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunità, il buon funzionamento dell'Associazione nonché la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione; Considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965; Considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio di coordinamento ed al suo personale; Considerando che il Protocollo relativo alle misure da adottare per l'applicazione dell' della Convenzione, firmato in data odierna dagli Stati associati, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati associati un Consiglio di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione di Associazione, assistito da un Comitato di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Comitato di Associazione istituito dalla Convenzione stessa, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato di coordinamento; che l' di detto Protocollo riconosce al Consiglio di coordinamento la personalità giuridica. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: I rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati associati ed i rappresentanti delle Istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato di coordinamento che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati associati ai lavori delle Istituzioni dell'Associazione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, godono nel territorio stesso durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della missione, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì ai membri della Conferenza parlamentare dell'Associazione, ai membri della Corte arbitrale dell'Associazione e ai funzionari e agenti di queste, nonché ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti e al personale di questa.
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