Art. 1
Prtotocollo n. 1Titolo V

Art. 1

67 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell', paragrafo 2, della Convenzione di Associazione Le Alte Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: 1. La Comunità fissa, caso per caso, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime d'importazione per i prodotti o gruppi di prodotti previsti all', paragrafo 2, della Convenzione, originari degli Stati associati, quando gli Stati associati hanno un interesse economico all'esportazione di tali prodotti. Il regime che la Comunità riserva a tali prodotti è più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi. 2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunità lo giustifica, la Comunità può eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati associati.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-1