Art. 59
ConvenzioneTitolo V

Art. 59

59 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonché dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità. 2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno dell'entrata in vigore prevista nel paragrafo precedente può procedere alla ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore, a meno che prima della scadenza di questo termine lo Stato in questione porti a conoscenza del Consiglio di Associazione l'intenzione di ratificare la Convenzione al più tardi nei sei mesi dopo tale termine e purchè depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica. 3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno dell'entrata in vigore prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica. Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità delle misure di applicazione della Convenzione adottate tra la data di entrata in vigore della Convenzione stessa e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi assolvono al più tardi sei mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione. 4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed a quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in veste di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la Convenzione è applicabile a detti Stati e perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alla modalità di cui al paragrafo 2, lo Stato in questione non potrà più procedere alla ratifica della Convenzione.
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