Art. 57
ConvenzioneTitolo V

Art. 57

57 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri, da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra. Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente nelle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-57