Art. 52
ConvenzioneTitolo IV

Art. 52

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In vigore dal 12 gen 1971
La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa è composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attività svolta. La Conferenza parlamentare può votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. La Conferenza parlamentare è preparata da una Commissione paritetica.
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