Convenzione›Titolo I
Art. 5
11 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare misure o dall'introdurre pratiche fiscali interne atte a provocare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-5