Art. 49
ConvenzioneTitolo IV

Art. 49

49 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. Il Consiglio di Associazione definisce nel proprio regolamento interno i compiti e le competenze del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. 2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione può delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni e nei limiti da esso stabiliti, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'.
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