Art. 46
ConvenzioneTitolo IV

Art. 46

46 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-46