Convenzione›Titolo IV
Art. 46
46 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione adotta il proprio regolamento interno.
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